Regolamento Sezione Soci

Introduzione

Regolamento approvato dall’Assemblea dei Delegati delle Sezioni-soci del 16 aprile 2015

ART. 1 - Sezioni Soci

Ai fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, i soci si raggruppano in Sezione Soci che costituiscono unità organica del corpo sociale. Le Sezioni, quale articolazione operativa prevista dall’art. 9 dello Statuto, concorrono a realizzare gli scopi della Mutua.

ART. 2 - Costituzione delle Sezioni

La costituzione di una Sezione della Mutua sul territorio, fra i soci partecipanti ad un Settore specifico delle sue attività o nell’ambito di Fondi, Casse o altre entità associativa e organizzativa, è decisa ed attuata dal Consiglio di Amministrazione.

Le Sezioni-soci, costituite da Aziende per i loro dipendenti e da Associazioni di Persone per i loro soci, partecipano alle attività ed alla gestione dei Fondi per servizi sanitari integrativi del Servizio Pubblico.

ART. 3 - Partecipazione ai Fondi

Possono partecipare alle attività dei Fondi i soci di Mutua, sia direttamente che tramite le Aziende di cui sono dipendenti, o le Associazioni di cui sono soci.

ART. 4 - Composizione della Sezione

La Sezione è composta dai soci della Mutua, residenti in una località delimitata o partecipanti ad un Settore specifico delle sue attività, oppure associati o dipendenti di un’entità aziendale o associativa o si avvalgono delle prestazioni di uno o più Fondi specifici.

Il consiglio provvederà a tenere un elenco aggiornato delle sezioni socie e dell’appartenenza alle stesse dei soci.

ART. 5 - Coordinatore della Sezione

La Sezione è retta da un Coordinatore designato dai soci della Sezione stessa. Inizialmente o in caso di mancato accordo nell’elezione del coordinatore, il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione del coordinatore o alla sua sostituzione per il periodo necessario alla regolarizzazione del funzionamento della Sezione.

ART. 6 - Funzioni del Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta la Sezione della quale coordina l’attività, facilita i rapporti dei soci con la Mutua, collabora con gli organi ed uffici della stessa, compie gli atti delegati dagli organi sociali, cura l’organizzazione e l’informazione degli aderenti.

ART. 7 - Convocazione delle Assemblee

La convocazione delle Assemblee delle sezioni soci, a cura del coordinatore, deve essere comunicata ai soci almeno 10 giorni prima mediante affissione dell’avviso nei locali della Sezione e presso la Sede sociale.

L’avviso deve contenere l’indicazione della data, dell’ora del luogo della riunione e l’ordine del giorno.

Art. 8 - Partecipazione e cariche sociali

Nell’ambito delle norme previste nello Statuto (art. 15) possono essere istituiti Comitati specifici di tecnici che gestiscono i vari settori d’attività, sia nell’ambito della mutualità sanitaria integrativa che della mutualità solidaristica per i soci, e loro nuclei familiari.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno il diritto di usufruire, a loro scelta, delle prestazioni di uno o più dei Fondi di Mutua Nuova Sanità, sulla base delle combinazioni prescelte e dei contributi versati.

Art. 10 - Modalità di pagamento

Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato anticipatamente in unica soluzione, secondo le seguenti modalità: